Sia quando nasce un figlio, sia quando viene adottato o è in affidamento preadottivo (purché non abbia superato i 6 anni e sia regolarmente soggiornante e residente in Italia), la sua mamma può fare richiesta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita, di un assegno di maternità presso il Comune dov’è residente. Tale assegno viene concesso se la mamma:
- non è già beneficiaria di nessun altro trattamento economico legato alla maternità;
- è già beneficiaria di un altro trattamento economico, ma di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno che le verrebbe erogato dall’Inps attraverso il Comune (in tal caso l’assegno spetterebbe per la quota differenziale).
La domanda per l’Assegno di Maternità dei Comuni può essere fatta rivolgendosi ai nostri uffici CAF ACLI dislocati su tutto il territorio nazionale. In caso di esito positivo della domanda l’assegno sarà pagato dall’Inps in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati.
È importante fare presente che l’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali (in pratica non va dichiarato come reddito nel Modello 730), ma non può essere riconosciuto qualora alla mamma sia già stato concesso l’Assegno di Maternità dello Stato.